Il 28 Aprile 2022 è stata pubblicata la legge del 27 Aprile 2022 numero 34. Si tratta di una modifica al precedente Decreto-legge numero 17 del 1° marzo 2022. Il documento descrive e sancisce per il territorio nazionale le misure a carattere urgente per l’implementazione delle fonti energetiche rinnovabili atte a contenere i costi dovuti ai forti aumenti dell’energia elettrica e del gas naturale. L’obiettivo è snellire e velocizzare la messa in funzione dei sistemi che siano una valida alternativa alle energie tradizionali e nello stesso tempo generare un ammodernamento delle strutture civili e private. Rimanere ancorati a sistemi di riscaldamento, illuminazione ed energia domestica di vecchia generazione significa essere destinati ad approvvigionamenti esterni di durata limitata con fluttuazioni sui costi non governabili.
La legge, quindi, perfeziona e rende ancora più semplificata la procedura e le installazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, pannelli solari termici, impianti eolici e fotovoltaici.
A questo proposito la normativa chiarisce che è sufficiente fornire la dichiarazione inizio dei lavori (DILA) asseverata per realizzare impianti fotovoltaici fino a un massimo di 1 Megawatt. Questo è valido se si tratta di impianti da installare in aree dichiarate idonee tramite verifica da parte degli enti di controllo della Regione e del Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Sono escluse da questa possibilità tutte le zone protette ossia aree di attestata rilevanza e carattere storico, artistico o di interesse paesaggistico come ville, parchi, giardini… In questo caso sarà sempre obbligatorio richiedere il nulla osta prima di procedere.
La presentazione semplice della sola Dichiarazione di Inizio Lavori basterà anche nel caso in cui si debbano effettuare interventi volti all’aumento della potenza già installata senza dover necessariamente aumentare anche la superficie già occupata.
Il decreto chiarisce anche che gli interventi di installazione di pannelli solari rientrano nella manutenzione ordinaria e quindi in edilizia libera. Questo consente la loro messa in opera senza dover chiedere ed ottenere il permesso di costruire, SCIA o CILA. Con il termine edilizia libera, infatti, si intendono tutti quegli interventi per cui non è necessario comunicare e ottenere l’autorizzazione a procedere da parte dell’amministrazione comunale. Un lavoro edile è definito “libero” quando non prevedendo comunicazione preventiva si può effettuare immediatamente. La velocità e lo svincolo da procedure burocratiche sfonda il muro della lentezza e concorre a snellire e a rendere più facili le opere di ripristino a carattere ordinario (da ripetere periodicamente) e di ammodernamento. L’approfondimento prosegue e nel testo di legge si fa luce anche sul fatto che gli interventi di installazione sono consentiti su tutti gli edifici, le strutture e i manufatti fuori terra, ad inclusione anche delle zone A dei piani urbanistici comunali e i centri storici. Vengono però esclusi tutti gli stabili che sono sottoposti a vincolo paesaggistico.
L’installazione può avvenire con qualunque modalità e su coperture inclinate o piane e con questo ci si riferisce a coperture, tettoie, pergole, autorimesse… e non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie.
Rimangono esclusi gli interventi soggetti a Superbonus 110% che, essendo essi interventi trainati, sono classificati interventi di manutenzione straordinaria e subordinati alla CILA Superbonus.
Essendo comunque questa materia fitta di implementazioni, varianti a precedenti decreti o postille discriminanti o inclusive di determinate clausole è sempre consigliabile prima di iniziare lavori di installazione di pannelli fotovoltaici affidarsi alla competenza di un professionista tecnico e competente in materia. Tramite il suo supporto sarà più facile rivelare se l’edificio su cui apportare le migliorie si trova in area libera o è soggetto a limitazioni legate a vincoli del territorio. La trasgressione di tali limitazioni comporta la contestazione di illeciti e conseguenze anche penali. Successivamente la consulenza del professionista sarà necessaria anche per la scelta della tipologia di sistema da installare in modo da garantire adeguatezza per consumi totali, per posizione a favore della fonte di energia e per durata e fabbisogno energetico previsto.